Vista  la  legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, concernente il
piano sanitario provinciale 1988-1991 ed in particolare l'articolo 21
ai  sensi  del quale al familiare che garantisce, anche con l'ausilio
di altri familiari o terzi, l'assistenza a  domicilio  della  persona
gravemente  non  autosufficiente e' corrisposto dall'unita' sanitaria
locale  competente  per  territorio  a  carico  del  fondo  sanitario
nazionale,  per  la  durata  dell'ospedalizzazione  a  domicilio,  un
assegno  giornaliero  pari  ad  un  trentesimo  dell'importo  mensile
dell'indennita'  di  accompagnamento  per  invalidi civili totalmente
inabiIi di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, articolo
3, punto 6;
   Visto  che i criteri e le modalita' per l'accertamento degli stati
di grave non autosufficienza devono essere  stabiliti  ai  sensi  del
succitato  articolo 21, comma 2, della legge provinciale n. 33/88 con
apposito regolamento;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Provinciale n. 3951 del 3
luglio  1989,  con  la  quale  e'  stata  approvato  il   regolamento
riguardante  "disciplina  per l'accertamento degli stati di grave non
autosufficienza";
 
                               Decreta:
 
   E'     emanato     il    regolamento    riguardante    "disciplina
dell'accertamento degli stati di grave  non  autosufficienza  di  cui
all'articolo  21  della  legge  provinciale  18  agosto 1988, n. 33",
secondo il testo  allegato  che  fa  parte  integrante  del  presente
decreto.
   Il  Presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
    Bolzano, addi' 29 agosto 1989
 
                              DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 settembre 1989
Registro n. 15, foglio n. 24
                              __________
   Regolamento riguardante: "disciplina dell'accertamento degli stati
di  grave  non  autosufficienza  di  cui  all'art.  21  della   legge
provinciale 18 agosto 1988, n. 33".
 
                               Art. 1.
 
   1.  Sono  da  considerarsi  gravemente  non  autosufficienti, agli
effetti dell'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988,  n.  33,
le  persone  iscritte  al servizio sanitario provinciale che, a causa
del  loro  stato   di   malattia,   necessitano   temporaneamente   o
continuativamente  dell'aiuto  e dell'assistenza da parte di terzi, e
in particolare:
     a)  le  persone  affette  da  malattie  a  carattere cronico con
compromissione grave dell'autosufficienza;
     b) i pazienti terminali;
     c)  le  persone  in fase di guarigione da malattia acuta a lungo
decorso che riduca temporaneamente e in modo grave  l'autosufficienza
e limitatamente al periodo di non autosufficienza assistenziale.