Vista la legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, concernente il piano sanitario provinciale 1988-1991 ed in particolare l'articolo 21 ai sensi del quale al familiare che garantisce, anche con l'ausilio di altri familiari o terzi, l'assistenza a domicilio della persona gravemente non autosufficiente e' corrisposto dall'unita' sanitaria locale competente per territorio a carico del fondo sanitario nazionale, per la durata dell'ospedalizzazione a domicilio, un assegno giornaliero pari ad un trentesimo dell'importo mensile dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabiIi di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, articolo 3, punto 6; Visto che i criteri e le modalita' per l'accertamento degli stati di grave non autosufficienza devono essere stabiliti ai sensi del succitato articolo 21, comma 2, della legge provinciale n. 33/88 con apposito regolamento; Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 3951 del 3 luglio 1989, con la quale e' stata approvato il regolamento riguardante "disciplina per l'accertamento degli stati di grave non autosufficienza"; Decreta: E' emanato il regolamento riguardante "disciplina dell'accertamento degli stati di grave non autosufficienza di cui all'articolo 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33", secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto. Il Presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, addi' 29 agosto 1989 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 settembre 1989 Registro n. 15, foglio n. 24 __________ Regolamento riguardante: "disciplina dell'accertamento degli stati di grave non autosufficienza di cui all'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33". Art. 1. 1. Sono da considerarsi gravemente non autosufficienti, agli effetti dell'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, le persone iscritte al servizio sanitario provinciale che, a causa del loro stato di malattia, necessitano temporaneamente o continuativamente dell'aiuto e dell'assistenza da parte di terzi, e in particolare: a) le persone affette da malattie a carattere cronico con compromissione grave dell'autosufficienza; b) i pazienti terminali; c) le persone in fase di guarigione da malattia acuta a lungo decorso che riduca temporaneamente e in modo grave l'autosufficienza e limitatamente al periodo di non autosufficienza assistenziale.